Regio decreto 695/1933
Art. 31 — Determinazione, decorrenza e durata della sospensione
Art. 31. (Determinazione, decorrenza e durata della sospensione). Sulla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il Ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse. Essa e', in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata. Della sospensione inflitta viene data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20. La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale ed accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall'art. 8 della legge.
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