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Regio decreto 695/1933

Art. 32 — Sospensione da infliggere tardivamente

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/32parte di Regio decreto 695/1933
Art. 32. (Sospensione da infliggere tardivamente). Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la possibilita' di infliggere la sospensione tempestivamente e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il Ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se essa debba tuttavia essere inflitta e per quale durata. Questa peraltro non potra' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.

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