Regio decreto 695/1933
Art. 32 — Sospensione da infliggere tardivamente
Art. 32. (Sospensione da infliggere tardivamente). Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la possibilita' di infliggere la sospensione tempestivamente e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il Ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se essa debba tuttavia essere inflitta e per quale durata. Questa peraltro non potra' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.
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