Regio decreto 695/1933
Art. 30 — Perdita eventuale, modalita' e decorrenza
Art. 30. (Perdita eventuale, modalita' e decorrenza). A termini dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge, con determinazione ministeriale viene pure inflitta come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato sia insignito. Negli altri casi spetta al Ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza, o del grado di ufficiale, di sottufficiale o di truppa. La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale e' inflitta. Di tale determinazione ministeriale verra' data pubblica notizia nei modi indicati nel precedente art. 20.
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