Regio decreto 695/1933
Art. 22 — Perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero
Art. 22. (Perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero). Quando trattisi di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il Ministero competente mette la copia della sentenza al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello competente a termini degli articoli 672 e segg. del Codice di procedura penale perche' dichiari se essa sia stata riconosciuta e se sia tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana, i Ministeri competenti hanno facolta' di segnalarle al Ministro per la giustizia perche' esamini se sia da richiedersene il riconoscimento. I Ministeri competenti poi, nel promuovere il parere della Commissione consultiva, le rimettono, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.
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