Regio decreto 695/1933
Art. 23 — Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza
Art. 23. (Perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza). Il parere della Commissione consultiva dovra' essere richiesto anche nei casi nei quali la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare possa essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, a senso del 2° comma dell'art. 2 della legge stessa. Eppertanto i Ministeri competenti comunicano alla Commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza ed ogni altro elemento utile allo scopo.
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