Regio decreto 695/1933
Art. 21 — Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie
Art. 21. (Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie). Per le sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie per le quali, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, i Ministeri competenti comunicano alla Commissione consultiva le copie delle sentenze ed ogni altro utile documento e informazione, affinche' essa possa esprimere il proprio parere.
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