Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 695/1933Art. 21
Regio decreto 695/1933

Art. 21 — Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/21parte di Regio decreto 695/1933
Art. 21. (Perdita eventuale per condanne pronunciate nel Regno e nelle Colonie). Per le sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie per le quali, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, i Ministeri competenti comunicano alla Commissione consultiva le copie delle sentenze ed ogni altro utile documento e informazione, affinche' essa possa esprimere il proprio parere.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 695/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.