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Regio decreto 695/1933

Art. 11 — Segnalazione dei casi di condanna pronunciate all'estero

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/11parte di Regio decreto 695/1933
Art. 11. (Segnalazione dei casi di condanna pronunciate all'estero). Secondo istruzioni loro impartite dal Ministero degli affari esteri, le autorita' diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti Ministeri, pel tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra. Dette autorita', prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, qualora lo ritengano opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni. Tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.

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