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Regio decreto 695/1933

Art. 12 — Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/12parte di Regio decreto 695/1933
Art. 12. (Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza). Secondo istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri, spetta alle autorita' diplomatiche o consolari all'estero segnalare ai Ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce di guerra al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra ed ai quali sia da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni. Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorita' assumono esaurienti notizie circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si e' verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne danno comunicazione al Ministero competente, insieme ad ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino possa ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali e' insignito. Analoghe segnalazioni sono fatte ai Ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno - secondo Istruzioni loro impartite dal Ministero dell'interno - per i casi di militari in congedo residenti nel Regno che risultino o si presumano insigniti di decorazioni o distinzioni,e che abbiano perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza, avendone ottenuta analoga dispensa dal R. Governo in conformita' al comma 2° dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

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