Regio decreto 695/1933
Art. 10 — Sentenze di condanna da comunicare all'Amministrazione centrale competente
Art. 10. (Sentenze di condanna da comunicare all'Amministrazione centrale competente). Le sentenze di condanna di cui al 2° comma del precedente art. 9 sono trasmesse in copia al Ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia. Debbono peraltro essere inviate al detto Ministero anche le copie delle sentenze di condanna pronunciate in contumacia dai giudici militari. Debbono pure essere inviate al Ministero competente le copie delle sentenze di condanna per le quali: sia intervenuta la estinzione della pena per decorso del tempo; ovvero sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; ovvero sia intervenuto provvedimento di amnistia, indulto o grazia; ovvero il giudice abbia ordinato che non ne sia fatta menzione nel certificato del casellario; ovvero infine di quelle di cui cessino l'esecuzione e gli effetti penali.
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