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Regio decreto 729/1933

Art. 18 — Nei documenti contabili i materiali debbono essere designati con la nomenclatura, numero categorico, unita' d…

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Art. 18. Nei documenti contabili i materiali debbono essere designati con la nomenclatura, numero categorico, unita' di misura e prezzo risultanti dai nomenclatori, oppure col loro prezzo di acquisto quando quest'ultimo differisca dal primo di oltre la meta' in piu' o in meno. In tale caso viene adottata la numerazione rossa in analogia a quanto prescritto dall'art. 24.

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