Regio decreto 729/1933
Art. 17 — La spedizione ed il ricevimento dei materiali debbono essere sempre accertate con la compilazione di un appos…
Art. 17. La spedizione ed il ricevimento dei materiali debbono essere sempre accertate con la compilazione di un apposito verbale constatante la quantita' e lo stato d'uso dei materiali spediti o ricevuti nonche' le condizioni dell'imballaggio. Tale verbale deve essere firmato dal contabile e dai testimoni, nonche' vistato dal direttore di magazzino, ove esista. Nel caso di ricevimento di materiale, all'apertura dei colli deve assistere normalmente, nell'interesse della parte mittente, anche un ufficiale designato dal Comando dell'aeroporto o dal Ministero, secondo i casi, il quale sottoscrive il verbale di cui al precedente comma.
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