Regio decreto 729/1933
Art. 19 — Nel termine di quaranta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario o dalla data di passaggio delle g…
Art. 19. Nel termine di quaranta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario o dalla data di passaggio delle gestioni, i contabili secondari devono trasmettere il conto giudiziale riguardante la gestione dell'esercizio scaduto ai contabili principali, i quali lo allegano al proprio conto giudiziale.
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