Regio decreto 2051/1932
Art. 74 — Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all'art
Art. 74. Le armi occorrenti ai tiratori che non hanno compiuto i 16 anni, di cui all'art. 10 della legge, dovranno essere del tipo approvato dal ministero della guerra. Anche tali armi sono comprese tra le dotazioni di cui all'art. 12 della legge.
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