Regio decreto 2051/1932
Art. 75 — Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art
Art. 75. Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno. Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.
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