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Regio decreto 2051/1932

Art. 75 — Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/75parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 75. Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno. Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.

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