Regio decreto 2051/1932
Art. 73 — Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme…
Art. 73. Possono essere prelevati dagli stabilimenti militari anche materiali e cartucce per il tiro ridotto con norme analoghe a quelle del prelevamento delle armi. Tali materiali sono compresi tra quelli d'impianto di cui all'art. 12 della legge.
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