Regio decreto 2051/1932
Art. 72 — Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal ministero, pres…
Art. 72. Le munizioni occorrenti alle sezioni sono prelevate a pagamento in base ai prezzi fissati dal ministero, presso le direzioni o sezioni d'artiglieria o distretto militare viciniore, in quantita' non superiore al fabbisogno di un mese. E' data facolta' alle sezioni di tiro a segno lontane dalla sede della direzione o sezione d'artiglieria, o distretto, di prelevare il numero delle cartucce occorrenti per piu' mesi. In nessun caso possono per altro effettuarsi prelevamenti superiori a diecimila cartucce. Le spese di spedizione delle cartucce, come degli imballaggi in restituzione, sono a carico delle sezioni di tiro a segno. I bossoli delle cartucce sparate restano in proprieta' alle sezioni.
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