Regio decreto 1423/1932
Art. 7 — Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze milit…
Art. 7. Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale. La potesta' di conferire le dette decorazioni puo', in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non inferiori ai Comandi di armata; ma, anche in tale caso, il conferimento e' di poi sanzionato con decreto Reale. I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non sono emessi motu-proprio, sono emanati su proposta del Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro per le colonie per le imprese coloniali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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