Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1423/1932Art. 8
Regio decreto 1423/1932

Art. 8 — Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta puo' essere presa dal superiore immedia…

ELI /it/regio-decreto/1932/11/04/1423/art/8parte di Regio decreto 1423/1932
Art. 8. Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta puo' essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore piu' elevato. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realta' e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorita' superiori possano esprimere il proprio parere. Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del fatto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1423/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.