Regio decreto 1423/1932
Art. 6 — Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entita' dell'atto di valore compiuto, quale e'…
Art. 6. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entita' dell'atto di valore compiuto, quale e' determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravita' del rischio e dal modo col quale esso e' stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti. La perdita della vita puo' essere la dimostrazione piu' evidente nella gravita' del rischio; tuttavia essa non puo', da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare ne' indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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