Regio decreto 1365/1932
Art. 97 — Art
Art. 97. Art. 88 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati. Alle pene stabilite nei precedenti articoli 95 e 96 sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva resisi in qualsiasi modo colpevoli dei reati nei medesimi articoli contemplati.
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