Regio decreto 1365/1932
Art. 98 — Art
Art. 98. Art. 90 legge 23 giugno 1927, n. 1066. Pene agli inscritti che producano documenti falsi od infedeli. Gli inscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbia contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge, oltre la perdita dei diritti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 88.
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