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Regio decreto 1365/1932

Art. 96 — Art

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/96parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 96. Art. 87 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare. Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

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