Regio decreto 1365/1932
Art. 96 — Art
Art. 96. Art. 87 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato. Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare. Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.