Regio decreto 1365/1932
Art. 54 — Art
Art. 54. Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 1° comma: modificato. Concessione agli allievi degli Istituti cattolici. Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane o in Istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.
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