Regio decreto 1365/1932
Art. 55 — 1° comma e lettera a) dell'art
Art. 55. 1° comma e lettera a) dell'art. 40 legge 23 giugno 1927, n. 1066 modificato dall'art. 10 legge 3 aprile 1928, n. 919. Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali. In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.
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