Regio decreto 1365/1932
Art. 53 — Legge 23 giugno 1927, n 1066; art. 40, lettera b; art. 43, 3° comma: modificati
Art. 53. (Legge 23 giugno 1927, n 1066; art. 40, lettera b; art. 43, 3° comma: modificati) Concessioni agli studenti di scuole medie. Il Ministro per la marina puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio, di anno in anno, fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati che siano: a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore od assimilate; b) candidati agli esami di maturita', di abilitazione o di licenza delle stesse scuole caduti in non piu' di due materie o che abbiano riportato esito equivalente in conformita' delle determinazioni del regolamento; c) candidati esterni agli esami di licenza di un Regio istituto nautico in possesso del titolo di ammissione al 4° anno di corso o gia' presentatisi agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e caduti in non piu' di due materie; d) i licenziati dalle sezioni capitani dei Regi istituti nautici inscritti al corso pratico di cui al R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129.
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