Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1365/1932Art. 52
Regio decreto 1365/1932

Art. 52 — legge 23 giugno 1927, n

ELI /it/regio-decreto/1932/07/28/1365/art/52parte di Regio decreto 1365/1932
Art. 52. legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 1° comma: art. 44. 1° comma: modificati. Concessioni agli studenti universitari e di istituti assimilati. Il Ministro per la marina puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi, di anno in anno, fino al 26° anno di eta' agli arruolati che siano: a) studenti di Universita' o di Istituti assimilati ad Universita'; b) studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e navali, e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designate dal regolamento. Gli studenti di cui al presente articolo possono, a domanda, continuare, sempre fino al 26° anno di eta', a fruire del ritardo della prestazione del servizio anche quando siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facolta', Scuola universitaria od Istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche', in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi; c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra Facolta' o Scuola universitaria, o ad altro Istituto superiore; d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1365/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 51 Art. 53 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.