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Regio decreto 819/1932

Art. 9 — Art. 6 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/9parte di Regio decreto 819/1932
Art. 9. (Art. 6 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato). Ufficiali del Genio navale. Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea d'ingegnere navale e meccanico. Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali. Per la nomina a capitano e tenente i concorrenti devono avere rispettivamente 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

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