Regio decreto 819/1932
Art. 8 — Art. 4 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289
Art. 8. (Art. 4 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289). Ufficiali di Stato Maggiore. Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso. Per la nomina a capitano di corvetta i concorrenti debbono aver esercitato il comando per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate. Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi. Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso. Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi. A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale. Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sara' tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 del presente testo unico.
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