Regio decreto 819/1932
Art. 10 — Art. 5 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1178
Art. 10. (Art. 5 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1178). Ufficiali per la direzione macchine. Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento per la direzione delle macchine i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª. Per la nomina a maggiore per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui un anno almeno di navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli indicati. Per la nomina a capitano per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali tre almeno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina. Per la nomina a tenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno cinque anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in direzione di macchina su piroscafi. Per la nomina a sottotenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto non meno di tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi. Il servizio di macchina pel conferimento dei gradi di ufficiale inferiore di complemento per la direzione delle macchine deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio. A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in macchina compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale. Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale di complemento per la direzione delle macchine non e' valido quando sia compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatorio, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª. L'aver frequentato con esito favorevole la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli, sara' tenuto in particolare conto dalla Commissione d'avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.