Regio decreto 819/1932
Art. 7 — La nomina ad ufficiale di complemento della R
Art. 7. La nomina ad ufficiale di complemento della R. marina potra' non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.
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