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Regio decreto 819/1932

Art. 26 — Art. 13 R. D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/26parte di Regio decreto 819/1932
Art. 26. (Art. 13 R. D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato). L'avanzamento al grado di capitano di fregata di complemento e grado corrispondente e' concesso, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, a quegli ufficiali che rivestono la carica di professori ordinari nelle Universita' Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella R. marina per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente, o a coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama. Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dall'art. 77 del vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, potranno aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti allo avanzamento per merito di guerra.

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