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Regio decreto 819/1932

Art. 27 — In tempo di guerra si applicano agli ufficiali di complemento della R

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/27parte di Regio decreto 819/1932
Art. 27. In tempo di guerra si applicano agli ufficiali di complemento della R. marina le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina e quelle altre di cui agli articoli seguenti.

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