Regio decreto 819/1932
Art. 25 — Art. 15 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato
Art. 25. (Art. 15 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato). Gli ufficiali di complemento di qualunque grado che, indipendentemente dall'anzianita', siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta il disposto degli articoli 3 e 4 possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.
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