Regio decreto 819/1932
Art. 24 — L'avanzamento degli ufficiali di complemento della R
Art. 24. L'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina e' regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e dagli articoli seguenti.
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