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Regio decreto 819/1932

Art. 23 — Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino ne…

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Art. 23. Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 36 della legge sull'ordinamento della R. marina in data 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 13 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.

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