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Regio decreto 819/1932

Art. 2 — (Articoli 42 e 51 legge 23 giugno 1927, n

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/2parte di Regio decreto 819/1932
Art. 2. (Articoli 42 e 51 legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, modificati). Gli inscritti nelle liste della leva marittima, che all'atto dell'arruolamento posseggano uno dei titoli di studio sotto indicati, ed i cittadini i quali, muniti dello stesso titolo di studio ed avendo gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina, prima della chiamata alla leva della propria classe, sono inscritti di ufficio ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) del precedente articolo se licenziati dai RR. istituti nautici, o seguono lo speciale tirocinio di cui alla stessa lettera a) se laureati dalle Regie universita' o licenziati da Istituti di istruzione superiore, ad eccezione degli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria. Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme: a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, decorrenti dalla data d'inizio del corso allievi ufficiali se provenienti da iscritti di leva; o b) alla ferma volontaria di anni 4, decorrente dal l° dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio il corso allievi ufficiali di complemento per i diplomati nautici, che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina prima della chiamata della propria leva. L'eta' minima per partecipare al corso stesso e' di anni 17 compiuti. Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguiranno la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente per la Direzione macchine, potranno ottenere - secondo quanto e' previsto dal vigente ordinamento della Regia marina - una rafferma triennale decorrente dalla data di ultimazione della loro ferma iniziale. Il titolo di studio posseduto dagli inscritti determina il corso o il tirocinio da seguire, secondo quanto sara' stabilito dal regolamento. Gli assegnati ai corsi teorico-pratici o al tirocinio di cui sopra, ritardano la presentazione alle armi fino alla data d'inizio del corso o del tirocinio. Gli arruolati volontari, i quali non risultino idonei ai corsi od al tirocinio di cui sopra, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe, se questa non fu ancora chiamata, o di compiere la ferma di leva. Coloro che non risultino idonei ai corsi od al tirocinio di cui sopra non potranno ripeterli ne' ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento della R. marina. Gli studenti delle Regie universita' e degli Istituti superiori sopra citati, qualora abbiano seguito almeno due dei corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e sue successive modificazioni, e superati i relativi esami, saranno ammessi, se arruolati di leva, a seguire il tirocinio di cui alla lettera a) del precedente articolo per conseguire, se riconosciuti idonei, la nomina ad ufficiale di complemento. Il regolamento stabilira' i corpi a cui questi ultimi dovranno essere assegnati in relazione al carattere dell'istituto scolastico o accademico di provenienza. I laureati in medicina e chirurgia e coloro che siano in possesso dei titoli di cui all'art. 13 saranno ammessi a partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento anche se non avranno ancora conseguito il certificato di abilitazione professionale; pero' la loro nomina a sottotenente medico di complemento non potra' essere disposta fino a che non sara' esibito tale documento.

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