Regio decreto 819/1932
Art. 3 — (Art
Art. 3. (Art. 1, comma 1°, 2°, art. 3 e 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e 2° comma dell'art. 21 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificati). Il Ministro per la marina, quando per le esigenze dei servizi lo riterra' opportuno, potra' bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire. Possono essere conferiti per concorso per titoli, eccetto che nel C. R. E. M., i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso. La Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali della R. marina accerta che i concorrenti abbiano le qualita' fisiche, morali e professionali richieste e forma dei piu' meritevoli tra gli idonei apposite graduatorie per corpi e gradi nei limiti dei posti messi a concorso. Le nomine avverranno nell'ordine stabilito dalle graduatorie cosi' formate. Le nomine ad ufficiale di complemento dei militari del R. esercito e degli inscritti alla leva di terra non potranno superare, per ciascun concorso, il numero all'uopo stabilito dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per la guerra. Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che abbiano avuto effetto tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori gia' dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 75) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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