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Regio decreto 819/1932

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/1parte di Regio decreto 819/1932
Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. Art. 1. (Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, con aggiunte). La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della R. marina ha luogo: a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici, o di speciale tirocinio; b) per concorso per titoli; c) per meriti speciali. Gli ufficiali della R. marina che cessano dal servizio permanente effettivo sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento d'ufficio o a domanda, nei casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalle relative norme esecutive. I corsi teorico-pratici ed il tirocinio di cui al comma a) saranno svolti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.

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