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Regio decreto 914/1931

Art. 92 — Perdita del grado

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/92parte di Regio decreto 914/1931
Art. 92. Perdita del grado. I sottufficiali di carriera, di leva ed in congedo, possono perdere il grado in seguito a: a) retrocessione; b) rimozione; c) degradazione. a) Retrocessione. - La retrocessione toglie il grado al sottufficiale, facendolo discendere alla condizione di comune di 2ª classe e lo priva di qualunque diritto, autorita' e prerogativa inerente al suo stato. La retrocessione puo' essere applicata per uno dei seguenti motivi: 1° matrimonio contratto senza autorizzazione (eccettuati i sottufficiali in congedo); 2° interdizione civile, salvo il caso che l'interdizione sia stata pronunciata per infermita' mentale proveniente da causa di servizio; 3° perdita della cittadinanza; 4° atti politici contrari al giuramento; 5° appartenenza ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, od i cui soci siano comunque vincolati al segreto; 6° cattiva condotta abituale, dopo esauriti tutti gli altri mezzi disciplinari; 7° grave mancanza disciplinare; 8° azione disdicevole e contraria all'onore, o al decoro o alla delicatezza; 9° colpe di carattere indecoroso, come sodomia, pederastia, tentativo di stupro, camorra, pubblica mendicazione, infermita' simulata per ottenere la riforma e simili, quando siffatte colpe non rientrino nel dominio della legge penale; 10° diserzione quando non sia stata punita come reato. La retrocessione del sottufficiale e' proposta al Ministro dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, udito il parere della commissione di disciplina di cui all'art. 93. La commissione di disciplina puo', per i sottufficiali in congedo, esprimere il suo parere anche in contumacia degli interessati. Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3, 5 e 10, non occorre parere della commissione di disciplina, bastando la semplice prova del fatto. Indipendentemente dai motivi di cui sopra, e in seguito al parere affermativo della predetta commissione di disciplina, puo' essere disposta la retrocessione dal grado dei sottufficiali condannati a pena che non implichi per se' stessa la perdita del grado, se la gravita' degli elementi lo consigli. b) Rimozione. - La rimozione, oltre che nei casi in cui la legge penale militare la prevede come pena od effetto penale, si applica, di ufficio, in seguito a condanna: 1° a pena restrittiva della liberta' personale per un tempo maggiore di cinque anni; 2° a qualunque pena per i delitti previsti dal Codice penale comune nel Libro II, titolo I, Capi I, II, IV e V, nel Titolo II, Capo I (art. 314, 315 e 316) e Capo II (art. 349, 350 e 351), nel Titolo III (art. 368, 371, 372, 373, 374, 375 e 377), nel Titolo V (art. 416, 418, 419, 420 e 421), nel Titolo VI, Capo I e Capo III (art. 449), nel Titolo VII, Capo I e Capo II (art. 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492), Capo III (art. 495), nel Titolo IX, Capo I (art. 519, 520 e 521), Capo II (art. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537), nel Titolo XI, Capo II (articolo 564), nel Titolo XIII. Capo I (art. 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633 e 634) e Capo II, nonche' per i delitti preveduti dal Codice di commercio, Libro III, Titolo VIII, Capo I e Capo II (art. 862, 863, 864, comma I, 865 e 866). 3° ad una pena restrittiva della liberta' personale che importi la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. La sentenza di condanna pronunciata all'estero ad una pena che, secondo le disposizioni vigenti nel Regno, importerebbe la perdita del grado, produce la rimozione quando abbia ottenuto il riconoscimento nello Stato, a termini del Codice di procedura penale. La rimozione ha gli stessi effetti della retrocessione. c) Degradazione. - La degradazione, importando per legge l'espulsione dalla R. Marina, fa perdere, di ufficio, il grado ai sottufficiali condannati a tale pena. I provvedimenti di cui al presente articolo sono attuati mediante decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª o 3ª classe; con determinazione ministeriale negli altri casi.

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