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Regio decreto 914/1931

Art. 93 — Commissione di disciplina

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/93parte di Regio decreto 914/1931
Art. 93. Commissione di disciplina. Disposizioni generali. Il sottufficiale di carriera, di leva ed in congedo, responsabile di atti ritenuti incompatibili con il grado, previsti dal precedente art. 92, lettera a) nn. 4, 6, 7, 8 e 9 deve essere sottoposto ad una commissione di disciplina, previa inchiesta svolta secondo le norme contenute nel regolamento. La commissione, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, deve dichiarare se il sottufficiale sottoposto al suo giudizio sia ancora meritevole di conservare il grado. La decisione di sottoporre il sottufficiale di carriera e di leva a commissione di disciplina spetta, ferma la competenza in materia del Ministero e del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi: a bordo, ai comandanti in capo di squadra ed ai comandanti di divisione autonoma (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi per le navi dipartimentali); a terra, ai comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi. La commissione di disciplina e' formata e convocata dal competente comandante in capo di squadra o di dipartimento marittimo, o comandante di divisione autonoma, o comandante militare marittimo autonomo. Sulle navi isolate e presso le destinazioni a terra in colonia od all'estero la formazione e la convocazione delle commissioni di disciplina sono, pero', effettuate dai relativi comandi, previa autorizzazione telegrafica del comando in capo della squadra o del comando della divisione autonoma se trattisi di unita' o di destinazioni da questi comandi dipendenti, del Ministero negli altri casi. La decisione di sottoporre il sottufficiale in congedo a commissione di disciplina spetta al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, ferma in materia la competenza del Ministero. La formazione e la composizione della commissione di disciplina per i sottufficiali in congedo spettano all'autorita' dipartimentale alla quale il procedimento e' deferito.

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