Regio decreto 914/1931
Art. 91 — Collocamento a riposo dei sottoufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento
Art. 91. Collocamento a riposo dei sottoufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento. I sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento delle condizioni previste per la liquidazione del minimo della pensione stabilita per il loro grado. I capi di 1ª classe esclusi definitivamente dall'avanzamento in base a rinuncia, esclusione e riprovazione agli esami di idoneita' di cui all'art. 13 rimangono, pero', in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di eta'.
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