Regio decreto 914/1931
Art. 88 — Aspettativa
Art. 88. Aspettativa. L'aspettativa e' la posizione del sottufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause: a) infermita' temporanee; b) motivi privati. Essa e' applicabile soltanto ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio e decorre dal giorno indicato nel decreto ministeriale che la dispone. E' disposta a domanda o di autorita' per la causa di cui alla lettera a); soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera b). La causa indicata nella lettera a) deve essere accertata nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera b) deve essere giustificata dall'interessato. L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati e' subordinata alle esigenze di servizio e la concessione relativa puo', per esigenze di servizio, essere revocata. Le aspettative per infermita' e per motivi privati non possono eccedere la durata di due anni in un quinquennio e sono concesse a periodi non superiori ad un anno: soltanto eccezionalmente il ministero puo' consentire che la durata complessiva dell'aspettativa venga prorogata, nel quinquennio, di sei mesi. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un ritorno in servizio inferiore ai 3 mesi, si sommano, agli effetti della durata massima del secondo periodo, nel senso che le due aspettative non debbono superare il prescritto periodo di un anno. Se il ritorno in servizio ha avuta durata superiore ai 3 mesi ma inferiore ai 6, il secondo periodo di aspettativa non puo' eccedere i 6 mesi. Scaduti i periodi massimi di cui sopra, il capo di prima, seconda e terza classe deve riprendere servizio, a meno che non ne venga dispensato per infermita' od a domanda, come e' previsto nel successivo art. 90 lettere b) e c). Agli effetti dell'anzianita', il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado ed agli effetti degli aumenti periodici di stipendio. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia; non e' computato. I capi di prima, seconda e terza classe che cessano da tale posizione prendono, nel ruolo, il posto di anzianita' che loro spetta dedotto il tempo passato in aspettativa. Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per meta'. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e computato.
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