Regio decreto 914/1931
Art. 89 — Sospensione dal grado
Art. 89. Sospensione dal grado. La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di comune di seconda classe, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorita', le attribuzioni, l'anzianita' ed i distintivi del grado, la carica, nonche' tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale. E' inflitta, con decreto ministeriale, ai sottufficiali di carriera e di leva ed a quelli in congedo: a) a tempo indeterminato, come provvedimento di precauzione, quando si tratti di procedimento penale per reati d'indole indecorosa e non sia stato spiccato mandato di cattura; b) per tutta la durata della detenzione preventiva o di quella in espiazione di pena che non implichi la rimozione. La sospensione dal grado viene revocata a tutti gli effetti quando il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva escludenti la esistenza del fatto imputato o la partecipazione ad esso del sottufficiale incolpato. Qualora pero' si tratti di sottufficiale di carriera e dal procedimento penale emergano a suo carico gravi manchevolezze morali o disciplinari, il Ministero della Marina convoca la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 per giudicare, in conformita' del successivo art. 90, d), della opportunita', di mantenere lo stesso in servizio.
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