Regio decreto 914/1931
Art. 87 — Computo dell'anzianita'
Art. 87. Computo dell'anzianita'. L'anzianita' assoluta e' stabilita dalla data indicata nella determinazione o nel decreto di cui all'art. 84. Negli eventuali passaggi di categoria, di cui ai due ultimi comma dell'art. 21, i sottufficiali conservano l'anzianita' posseduta prima del trasferimento. A parita' di anzianita' di grado, la precedenza e' stabilita dall'eta', ed a parita' di questa dalle anzianita' nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. In tal grado, pero', il sottufficiale che ha goduto di avanzamento straordinario deve essere considerato come avente la stessa anzianita' assoluta gia' posseduta nel grado medesimo dal sottufficiale dello stesso ruolo al quale trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianita'. E' computato nell'anzianita' il tempo passato in aspettativa per motivi di salute.
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