Regio decreto 914/1931
Art. 86 — Anzianita' di grado
Art. 86. Anzianita' di grado. L'anzianita' e' assoluta e relativa. L'anzianita' assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salve le deduzioni stabilite dal presente testo unico. L'anzianita' relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica del sottufficiale nei ruoli del grado e ne determina il posto tra i colleghi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.