Regio decreto 914/1931
Art. 54 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34; 1° e 3° comma, modif.
Art. 54. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34; 1° e 3° comma, modif.). Quadri ordinari di avanzamento. Nell'ultimo trimestre di ogni anno il Ministro della Marina dispone che siano presi in esame per l'avanzamento ordinario ed inscritti nei quadri relativi, i capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi ed i militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi nelle aliquote indicate dalla tabella A dell'art. 66. Qualora la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 ritenga di dover sospendere il proprio giudizio su qualche militare, questi conservera' con riserva la sua anzianita' e sara' sottoposto a nuovo scrutinio in occasione di altre riunioni della commissione stessa. I capi di 1ª classe in condizioni di avanzamento vengono presi in esame ed inscritti nei qudri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nelle aliquote indicate nella tabella. A dell'art. 66, dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.
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