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Regio decreto 914/1931

Art. 53 — Vacanze organiche per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/53parte di Regio decreto 914/1931
Art. 53. Vacanze organiche per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo. I capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi delle rispettive categorie, tranne nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59. Agli effetti del presente articolo costituiscono vacanze organiche quelle indicate nell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina, approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

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