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Regio decreto 914/1931

Art. 55 — T. U. 21 agosto 1924. n. 1525, art. 34, 2° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/55parte di Regio decreto 914/1931
Art. 55. (T. U. 21 agosto 1924. n. 1525, art. 34, 2° comma, modif.). Quadri suppletivi di avanzamento. Il Ministro della marina ha facolta' di riunire in qualsiasi periodo dell'anno la commissione di avanzamento per la formazione dei quadri suppletivi o per lo scioglimento delle riserve apposte a precedenti quadri. Il numero dei capi di 2ª e 3ª classe e di secondi capi da prendere in esame e da inscrivere nei quadri suppletivi viene fissato dal Ministro della marina in base alle vacanze previste tino al 31 dicembre dell'anno in corso ed al criterio di formazione dei quadri ordinari. Per la eventuale formazione dei quadri suppletivi di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, le aliquote sono fissate dal Ministro della marina in base ai criteri di formazione dei quadri ordinari.

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