Regio decreto 914/1931
Art. 52 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif.
Art. 52. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif.). Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe. I capi di 2ª e 3ª classe ed i secondi capi non possono essere promossi al grado superiore se non esistano vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 59. Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo i decessi e le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 90.
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