Regio decreto 914/1931
Art. 51 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 4° comma, modif.
Art. 51 (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 4° comma, modif.). Tipi di avanzamento. L'avanzamento dei sottufficiali di carriera della R. Marina e dei militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi si distingue in ordinario ed in straordinario. L'avanzamento ordinario avviene ad anzianita', a scelta comparativa e per concorso. L'avanzamento straordinario puo' aver luogo per merito di guerra ed a scelta eccezionale.
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